La sanzione fissa per le violazioni della normativa sui controlli DOP è anticostituzionale
Per la Consulta la sanzione deve essere proporzionata alla gravità delle singole condotte. Come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 297/2004, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari” nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa unica di € 50.000,00 e ciò per la violazione dei principi di cui all’art. 3 della Carta, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, che postulano, nell’ordinamento, il principio di di proporzionalità tra l’illecito e la sanzione. Tale principio ricalca quello posto alla base della analoga decisione della Consulta, con la quale è stata dichiarata illegittima la norma (art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012) che prevedeva una sanzione di 50.000,00 per l’inosservanza di taluni obblighi informativi sui rischi connessi al gioco d’azzardo. La Corte Costituzionale ritiene, infatti, che l’art. 4 del d.lgs. 297/2004 presenti i medesimi profili di illegittimità della norma sopracitata, proprio perché “una sanzione fissa può superare il dubbio di legittimità costituzionale solo ove le infrazioni ad essa riconducibili siano tanto gravi da non renderla manifestamente sproporzionata”, ciò in quanto la fissità della sanzione non permette di tener conto della diversa portata e gravità delle singole violazioni. Nel caso della norma sul DOP, poi, “l’entità della sanzione sarebbe di notevole rilievo, anche a volerla rapportare a capacità economica non modesta, e il ventaglio delle condotte sanzionate sarebbe vasto, punendo la previsione l’inadempimento alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità [...]